DIVORZIO CONGIUNTO E GIUDIZIALE

CONTATTI ➞

Competenza ed esperienza per le vostre questioni legali

A differenza della separazione, che non determina lo scioglimento del vincolo coniugale (ne sospende soltanto gli effetti; alcuni obblighi vengono meno, come ad esempio l’obbligo di coabitazione, di fedeltà, ecc.), il divorzio consente lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili. Con il divorzio i coniugi riacquistano lo stato libero e possono, quindi, passare a nuove nozze. Anche il divorzio, come la separazione, può avvenire su domanda congiunta di entrambi i coniugi (divorzio congiunto o consensuale) oppure, qualora i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, dovrà optarsi per il divorzio giudiziale. E’ bene tener presente che ciascun coniuge ha il diritto di sciogliere il vincolo matrimoniale e quindi di divorziare indipendentemente dal consenso dell’altro coniuge. Il divorzio congiunto è la richiesta dei coniugi (rappresentati da almeno un avvocato difensore, anche uno solo per entrambi) di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Di regola, per procedere allo scioglimento del vincolo coniugale, occorre che i coniugi siano già separati e che si trovino totalmente d'accordo riguardo a tutte le condizioni di divorzio; in caso contrario sarà necessario intraprendere un procedimento di divorzio giudiziale.

  • Leggi di più

    L’istanza congiunta di divorzio può essere presentata decorsi sei mesi dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, in caso vi sia stata separazione consensuale e purché sia stato emesso il decreto di omologa; decorso un anno dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, in caso di separazione giudiziale e purché sia passata in giudicato la sentenza di separazione; decorsi sei mesi dalla data degli accordi, purché validamente perfezionati, in caso di negoziazione assistita con gli Avvocati o di accordi conclusi davanti al Sindaco. 


    Il divorzio giudiziale è una procedura contenziosa, che presuppone pertanto l’avvio di una causa in Tribunale. Il divorzio giudiziale viene chiesto da un solo coniuge, quando non vi è accordo tra i coniugi sulle condizioni del divorzio stesso. La causa viene iniziata da un solo coniuge, con il proprio avvocato che depositerà il ricorso in Tribunale. 


    Il divorzio giudiziale è quindi una procedura successiva alla separazione che consente ad un coniuge di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale anche contro la volontà dell’altro. Con questa procedura si ottiene dal giudice una sentenza che determinerà oltre allo scioglimento del matrimonio, anche la regolamentazione dei rapporti della coppia successiva al divorzio.  


    In caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti, ciascuna delle stesse, con proprio difensore, puo' chiedere al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.


    Pertanto, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo da corrispondere ai figli stessi e al coniuge. Tali modifiche sono consentite unicamente per sopraggiunti giustificati motivi che determinano un palese squilibrio tra le corcostanze previste in sede divorzile e le circostanze che si verificano successivamente e che rendono necessario un adeguamento delle condizioni alle circostanze sopraggiunte.


    Occorre inoltre precisare che qualora tra gli ex coniugi sia stato pattuito in sede divorzile la corresponsione di un assegno in unica soluzione, non sarà possibile per quanto concerne i loro reciproci rapporti patrimoniali -non quindi riguardo ai figli- nessuna procedura di modifica delle condizioni economiche.

SCOPRI DI PIU' ➞
studio legale sandro mangano

Lo Studio Legale Sandro Mangano è specializzato in Divorzio consensuale e giudiziale!

CONTATTACI ➞
Share by: